Art. 5 - Indizione delle elezioni

Art. 5 - Indizione delle elezioni

1. L’atto con cui sono indette le elezioni stabilisce: la data e la sede delle elezioni; l’orario di apertura e di chiusura dei seggi; la convocazione dell’assemblea degli elettori, ove prevista; il termine per la presentazione delle candidature, ove previste.
2. L’atto d’indizione delle elezioni è pubblicato nell’albo ufficiale di Ateneo. Dell’indizione è data pubblicità e idonea comunicazione a tutti gli interessati.

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