Art. 11 - Voto elettronico

Art. 11 - Voto elettronico

1. L’atto d’indizione delle elezioni può prevedere l’espressione del voto con modalità telematica.
2. Le procedure telematiche per l’espressione del voto sono disciplinate da regolamento, nel rispetto dei principi per cui il voto è personale, libero e segreto.

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