Art. 12 - Candidatura unica
Art. 12 - Candidatura unica1. Se nei procedimenti elettorali per organi monocratici è stata presentata un’unica candidatura o vi è un’unica candidatura ammessa, il candidato è eletto in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; se è prevista una seconda votazione, il candidato è eletto se almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto partecipa alla votazione e se il candidato ha ottenuto un numero di voti validi pari ad almeno la maggioranza semplice dei votanti. In caso di mancata elezione, il soggetto che ha indetto le elezioni rinnova gli adempimenti elettorali, compresa la fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle candidature.