Art. 13 - Parità di voti
Art. 13 - Parità di voti1. Nei procedimenti elettorali per organi monocratici, in caso di parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nel corrispondente elettorato attivo.
2. Nei procedimenti elettorali per l’assegnazione di un unico seggio entro un organo collegiale, in caso di parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nell’organo collegiale.
3. Nei procedimenti elettorali per l’assegnazione di più seggi entro lo stesso organo collegiale, in caso di parità di voti tra candidati in numero maggiore rispetto ai seggi da assegnare, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell’organo collegiale.
4. In via residuale, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di pari anzianità di servizio, prevale il candidato più giovane di età.