Art. 14 - Designazione e pari opportunità di genere

Art. 14 - Designazione e pari opportunità di genere

1. Nei procedimenti di designazione di componenti di organi collegiali o di organi monocratici, gli organi competenti alla designazione devono tendere a una composizione dell’organo collegiale che rispetti l’equilibrio tra i generi e, per gli organi monocratici, alla valorizzazione del genere meno rappresentato nella comunità accademica.

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