Art. 16 - Incompatibilità sopravvenuta

Art. 16 - Incompatibilità sopravvenuta

1. Nel caso d’incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato, l’interessato deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente.
2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1, l’esistenza di causa di incompatibilità è contestata all’interessato dall’organo collegiale di cui il soggetto è componente o, in mancanza, dal Rettore. Entro dieci giorni dalla contestazione, l’interessato può presentare osservazioni.
3. Se la causa di incompatibilità risulta accertata, l’organo collegiale o, in mancanza, il Rettore invita l’interessato a rimuoverla o a esercitare l’opzione per la carica che intende ricoprire entro dieci giorni dalla relativa comunicazione.
4. Se la causa d’incompatibilità non è rimossa o l’opzione non è esercitata, l’interessato è dichiarato decaduto con deliberazione dell’organo collegiale o, in mancanza, con decreto rettorale.

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