Titolo 3 - ORGANI DI ATENEO

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Capo 1 - Rettore

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Art. 17 - Indizione delle elezioni

Art. 17 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del Rettore si tengono in via ordinaria nel mese di maggio dell’anno di scadenza del mandato del Rettore in carica.
2. Le elezioni sono indette con decreto del decano dell’Università.
3. Il corpo elettorale è convocato in una data compresa tra il trentesimo e il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
4. Le candidature devono essere presentate al decano entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, Statuto.
5. In caso di anticipata cessazione del Rettore, compresa la cessazione per voto di sfiducia secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 5, Statuto, il decano indice le elezioni entro sessanta giorni dalla data del decreto con cui è stato dichiarato cessato il Rettore in carica. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

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Art. 18 – Elettorato attivo della rappresentanza studentesca negli Organi di Ateneo e nel Comitato degli studenti presso l’ARDISS

Art. 18 – Elettorato attivo della rappresentanza studentesca negli Organi di Ateneo e nel Comitato degli studenti presso l’ARDISS

1. Godono dell’elettorato attivo per l’elezione del Rettore, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, Statuto, i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l’ARDISS e nei Consigli di Dipartimento il cui mandato è in corso alla data di indizione delle elezioni del Rettore.
2. Se alla data di indizione delle elezioni del Rettore il mandato dei rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l’ARDISS e nei Consigli di Dipartimento è scaduto e i procedimenti elettorali per il rinnovo dell’organo non si sono perfezionati, godono dell’elettorato attivo i rappresentanti degli studenti in prorogatio.

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Art. 18 bis – Elettorato attivo della rappresentanza degli assegnisti di ricerca eletti nel Senato Accademico e nei Consigli di Dipartimento

Art. 18 bis – Elettorato attivo della rappresentanza degli assegnisti di ricerca eletti nel Senato Accademico e nei Consigli di Dipartimento

1.   Godono dell’elettorato attivo per l’elezione del Rettore, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, Statuto, i rappresentanti degli assegnisti di ricerca eletti nel Senato Accademico e nei Consigli di Dipartimento.

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Art. 19 - Determinazione della maggioranza assoluta

Art. 19 - Determinazione della maggioranza assoluta

1. La maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto per le elezioni del Rettore è calcolata sulla somma dei seguenti elementi: numero dei professori di ruolo e ricercatori aventi diritto al voto alla data delle elezioni; numero del personale tecnico-amministrativo avente diritto al voto alla data delle elezioni, considerato nella misura del venti per cento del numero di professori di ruolo e ricercatori aventi diritto al voto alla data delle elezioni; numero dei rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l’ARDISS e nei Consigli di Dipartimenti, aventi diritto al voto ai sensi dell’articolo 18; numero dai rappresentanti degli assegnisti di ricerca eletti nel Senato Accademico e nei Consigli di Dipartimento.

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Art. 20 - Determinazione del peso dei voti individuali espressi dal personale tecnico- amministrativo

Art. 20 - Determinazione del peso dei voti individuali espressi dal personale tecnico- amministrativo

1. Ai fini della ponderazione del voto del personale tecnico-amministrativo, ogni voto espresso dal personale tecnico-amministrativo è moltiplicato per un coefficiente peso (cp) così determinato:

cp = 0,2 x (numero professori di ruolo e ricercatori aventi diritto al voto)

numero personale TA avente diritto al voto
2. Se dal computo dei voti validi pesati deriva un numero non intero di voti da attribuire a un candidato, la cifra è arrotondata all’intero superiore.

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Art. 21 - Termine intercorrente tra la prima votazione e il ballottaggio

Art. 21 - Termine intercorrente tra la prima votazione e il ballottaggio

1. Il ballottaggio previsto all’articolo 9, comma 3, Statuto si tiene a distanza di sette giorni dalla prima votazione.

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Art. 22 - Proclamazione, nomina e entrata in carica

Art. 22 - Proclamazione, nomina e entrata in carica

1. Il decano proclama eletto con proprio decreto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza prescritta all’articolo 9, comma 3, Statuto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del presente regolamento.
2. Il Rettore eletto è nominato con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
3. Il Rettore entra in carica il 1° novembre. In caso di anticipata cessazione, il mandato del Rettore eletto decorre dalla data del decreto ministeriale di nomina.

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Capo 2 - Senato Accademico

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Art. 23 - Indizione delle elezioni

Art. 23 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei tredici rappresentanti d’area, del rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca e dei due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in Senato Accademico sono indette dal Rettore con proprio decreto ogni triennio accademico, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del Senato in carica.
2. Il decreto d’indizione convoca l’assemblea degli elettori professori di ruolo e ricercatori, l’assemblea degli elettori del personale tecnico-amministrativo e l’assemblea degli elettori assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca.
3. Il decreto convoca contestualmente in seno all’assemblea degli elettori professori di ruolo e ricercatori tredici assemblee, una per ciascun collegio d’area di cui all’articolo 25, per la presentazione dei programmi dei rispettivi candidati.

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Art. 24 - Candidature

Art. 24 - Candidature

1. Le candidature devono essere presentate al Rettore entro il quinto giorno antecedente la data fissata per la rispettiva assemblea degli elettori.
2. La presentazione della candidatura a rappresentante del personale tecnico-amministrativo è corredata da un numero di sottoscrizioni pari ad almeno il tre per cento del personale tecnico-amministrativo avente diritto al voto.
3. Per la candidatura a rappresentante d’area e a rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca non sono richieste sottoscrizioni a sostegno.
4. Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.

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Art. 25 - Elezione dei rappresentanti d’area

Art. 25 - Elezione dei rappresentanti d’area

1. Per l’elezione dei tredici rappresentanti d’area di cui all’articolo 11, commi 1, 2 e 3, Statuto l’elettorato è suddiviso in tredici collegi elettorali d’area, uno per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui all’allegato B Statuto.
2. Per ciascun collegio d’area, i professori di ruolo e i ricercatori titolari dell’elettorato passivo e attivo sono individuati in base al settore scientifico-disciplinare in cui risulta inquadrato il singolo elettore.
3. I primi cinque seggi d’area sono assegnati ai candidati direttori di dipartimento che abbiano ottenuto comparativamente il maggior numero di voti validi in rapporto al rispettivo collegio d’area. A tal fine, la cifra individuale conseguita da ciascun candidato direttore di dipartimento è data dal rapporto tra voti validi conseguiti e totale degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio d’area.
4. I rimanenti seggi d’area sono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi nel rispettivo collegio d’area.

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Art. 26 - Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

Art. 26 - Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

1. Sono eletti i due candidati del personale tecnico-amministrativo che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.

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Art. 27 - Elezione del rappresentante degli assegnisti e dei borsisti

Art. 27 - Elezione del rappresentante degli assegnisti e dei borsisti

1. E’ eletto il candidato degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

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Art. 28 - Proclamazione, nomina e entrata in carica

Art. 28 - Proclamazione, nomina e entrata in carica

Il Rettore proclama gli eletti e li nomina con proprio decreto. Gli eletti entrano in carica il 1° novembre

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Art. 29 - Decadenza del direttore di dipartimento

Art. 29 - Decadenza del direttore di dipartimento

1. La scadenza del mandato di direttore di dipartimento non determina la decadenza dal mandato di rappresentante d’area in Senato Accademico.
2. Nel caso di cessazione dalla carica di direttore di dipartimento per altra causa, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15, con subentro del primo dei non eletti nella medesima area.

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Capo 3 - Consiglio di Amministrazione

Capo 3 - Consiglio di Amministrazione admin

Art. 30 - Indizione delle elezioni

Art. 30 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni di tre rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori e di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Amministrazione sono indette dal Rettore con proprio decreto ogni triennio accademico, almeno sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio in carica.
2. Il decreto d’indizione convoca la Commissione tecnica di valutazione, l’assemblea degli elettori professori di ruolo e ricercatori e l’assemblea degli elettori del personale tecnico-amministrativo.

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Art. 31 - Requisiti dei candidati interni

Art. 31 - Requisiti dei candidati interni

1. I candidati professori di ruolo e ricercatori devono essere «ricercatori attivi» secondo la definizione adottata dall’Ateneo. Devono possedere, inoltre, almeno due dei seguenti requisiti maturati nell’ultimo decennio:

a. avere diretto un centro di spesa autonomo o una struttura di ricerca o didattica dell’Ateneo;
b. essere stato responsabile della progettazione, organizzazione e gestione dell’offerta formativa di primo livello, secondo livello o dottorale dell’Ateneo per almeno un triennio;
c. essere stato coordinatore di progetti di ricerca nazionali o internazionali;
d. essere stato valutatore di programmi o progetti di ricerca nazionali o internazionali;
e. avere svolto attività di programmazione, amministrazione e controllo o compiti direttivi presso soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei vincoli di legge in materia d’incompatibilità.
2. I candidati del personale tecnico-amministrativo devono possedere i seguenti requisiti:
a. diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica del nuovo ordinamento o laurea vecchio ordinamento o titolo di studio equipollente conseguito all’estero;
b. esercizio per almeno un triennio di compiti di responsabile di procedimenti amministrativi o contabili.
3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è comprovato dal candidato al momento della presentazione della candidatura, mediante deposito del curriculum e di idonea documentazione.

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Art. 32 - Presentazione delle candidature e valutazione di ammissibilità

Art. 32 - Presentazione delle candidature e valutazione di ammissibilità

1. Le candidature devono essere presentate al Rettore entro il decimo giorno antecedente la data fissata per la seduta della Commissione tecnica di valutazione.
2. Non è ammessa la presentazione di sottoscrizioni a sostegno della candidatura.
3. Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.
4. Le candidature e la relativa documentazione sono trasmesse alla Commissione tecnica di valutazione, che le valuta entro dieci giorni.
5. La Commissione non ammette al procedimento elettorale i candidati che non possiedono i requisiti di cui all’articolo 31.
6. La Commissione formalizza l’elenco delle candidature ammesse secondo l’ordine alfabetico e lo comunica alle rispettive assemblee degli elettori.
7. Le candidature ammesse e i relativi curricula sono pubblicati sul sito web di Ateneo.

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Art. 33 - Elezione dei candidati interni

Art. 33 - Elezione dei candidati interni

1. Sono eletti i tre candidati professori di ruolo e ricercatori che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.
2. E’ eletto il candidato del personale tecnico-amministrativo che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
3. Il Rettore proclama gli eletti e li nomina con proprio decreto.

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Art. 34 - Requisiti dei candidati esterni e procedimento di designazione

Art. 34 - Requisiti dei candidati esterni e procedimento di designazione

1. Per l’ammissione al procedimento di selezione mediante avviso pubblico, i candidati esterni devono possedere i seguenti requisiti:

a. possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento o laurea vecchio ordinamento o titolo di studio equipollente conseguito all’estero;
b. non aver ricoperto posti di ruolo nell’Ateneo;
c. esperienza professionale di almeno un quinquennio, maturata attraverso l’esercizio di una delle seguenti attività:

i. programmazione, amministrazione e controllo o compiti direttivi presso soggetti pubblici o privati di complessità organizzativa comparabile con quella dell’Ateneo;
ii. esercizio di attività professionale nel settore pubblico sulla base di competenze strumentali alle attività di amministrazione e di gestione.
2. Il possesso dei requisiti di cui al commi 1 è comprovato dal candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione, mediante deposito del curriculum e di idonea documentazione.
3. [ comma abrogato ]
4. L’avviso è pubblicato in tempo utile per consentire alla Commissione tecnica di valutazione l’esame contestuale delle domande di partecipazione degli esterni e delle candidature degli interni.
5. La Commissione tecnica di valutazione non ammette le domande di partecipazione di candidati che non possiedono i requisiti di cui al comma 1.
6. Un componente esterno del Consiglio di Amministrazione è indicato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. A tal fine, la Regione propone almeno due candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 1; a pena d’inammissibilità, l’indicazione deve rispettare il principio della parità di genere.
7. La Commissione tecnica di valutazione verifica il possesso dei requisiti prescritti da parte dei candidati proposti dalla Regione. L’esito negativo della verifica è comunicato alla Regione, con l’invito a formulare una nuova indicazione.
8. Le candidature ammesse e i relativi curricula sono pubblicati sul sito web di Ateneo.
9. Le candidature ammesse sono trasmesse al Senato Accademico, che le valuta sulla base del curriculum presentato dai candidati, con riferimento ai titoli posseduti e all’attività professionale svolta. Nella valutazione, il Senato dà prevalenza a esperienze professionali multidisciplinari maturate nei seguenti ambiti di attività:
a. politiche per l’innovazione, promozione e sviluppo economico;
b. revisione dei processi organizzativi, finalizzata alla semplificazione dei procedimenti e digitalizzazione di atti e documenti;
c. controllo di gestione, sistemi di valutazione e rendicontazione;
d. management delle risorse professionali.
10. Il Senato può procedere all’audizione dei candidati ammessi. All’esito della valutazione, il Senato Accademico designa quattro componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui uno dei candidati ammessi proposti dalla Regione Friuli Venezia Giulia. La designazione comprende due soggetti di genere femminile e due soggetti di genere maschile. La deliberazione è adottata dal Senato Accademico con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti.
11. Nel caso non vi siano domande di partecipazione sufficienti a consentire il rispetto del principio di parità di genere nella composizione del collegio, il Senato Accademico dispone per una sola volta la riapertura dei termini dell’avviso pubblico.

12. I soggetti designati dal Senato Accademico sono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione con decreto rettorale

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Art. 35 - Disposizioni generali in tema di accertamento del possesso dei requisiti gestionali, professionali e scientifico-culturali dei componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione e in materia d’incompatibilità

Art. 35 - Disposizioni generali in tema di accertamento del possesso dei requisiti gestionali, professionali e scientifico-culturali dei componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione e in materia d’incompatibilità

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sull’effettivo possesso dei requisiti attestati dai candidati interni e dai candidati esterni, compresi i soggetti indicati dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
2. L’esclusione dai procedimenti di elezione e di designazione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta dall’Amministrazione in qualsiasi momento con provvedimento motivato.
3. L’accertamento del mancato possesso dei requisiti prescritti successivo all’emanazione del decreto rettorale di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dal mandato.
4. Al momento della presentazione della candidatura i candidati interni e i candidati esterni, compresi i soggetti indicati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dichiarano se sussistono cause d’incompatibilità ai sensi dell’articolo 13, commi 8 e 9, Statuto. In caso di elezione o di designazione, l’opzione è esercitata ai sensi dell’articolo 39, comma 4, Statuto.

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Capo 4 - Collegio di Disciplina

Capo 4 - Collegio di Disciplina 8861

Art. 35 bis – Procedimento di designazione dei componenti esterni

Art. 35 bis – Procedimento di designazione dei componenti esterni

1.   Ai sensi dell’art. 23, comma 2 Statuto, due componenti effettivi per ciascuna sezione sono individuati tra il personale in servizio presso altri Atenei.

2. I componenti esterni sono designati dal Senato Accademico nell’ambito delle candidature pervenute a seguito di avviso pubblico, pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo per almeno 15 giorni e recante l’invito a manifestare la disponibilità alla candidatura, rivolto ai professori e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo pieno, in servizio presso altri Atenei italiani. La deliberazione è adottata dal Senato Accademico con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti.

3.   Nel caso non vi siano domande di partecipazione sufficienti a consentire la copertura dei due componenti esterni effettivi, per ciascuna sezione del Collegio di disciplina, si procederà all’individuazione tra il personale docente e ricercatore di ruolo dell’Ateneo ai sensi del successivo art. 35 ter.

4.   I soggetti designati dal Senato Accademico sono nominati con decreto rettorale.

5.   Nel caso di decadenza o dimissioni di un componente esterno si procede in base a quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

6.   Nel caso l’avviso pubblico per sostituire un componente esterno vada deserto, si può attingere alla eventuale graduatoria dei non eletti del procedimento elettorale di individuazione dei componenti interni.

7.   Qualora la graduatoria dei non eletti risulti esaurita, si procede con l’indizione di elezioni suppletive.

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Art. 35 ter – Elezione dei componenti interni

Art. 35 ter – Elezione dei componenti interni

1.   Il numero dei componenti interni del Collegio di disciplina da eleggere è individuato a conclusione del procedimento di individuazione dei componenti esterni.

2.   Le elezioni dei componenti del Collegio di disciplina sono indette dal Rettore con proprio decreto ogni triennio.

3.   L’elettorato attivo è costituito da tutti professori di prima fascia, professori di seconda fascia, mentre l’elettorato passivo è costituito da tutti gli appartenenti alla medesima categoria in regime di tempo pieno.

4. L’elettorato attivo è costituito da tutti i ricercatori a tempo indeterminato e determinato di cui all’art. 24 comma 3, lettera a) e lettera b) della L. 240/2010, mentre l’elettorato passivo è composto dai ricercatori a tempo indeterminato a tempo pieno.

5.   In caso di dimissioni o decadenza, subentra il primo dei non eletti e qualora la graduatoria dei non eletti risulti esaurita, si procede con l’indizione di elezioni suppletive.

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