Capo 1 - Rettore
Capo 1 - Rettore adminArt. 17 - Indizione delle elezioni
Art. 17 - Indizione delle elezioni1. Le elezioni del Rettore si tengono in via ordinaria nel mese di maggio dell’anno di scadenza del mandato del Rettore in carica.
2. Le elezioni sono indette con decreto del decano dell’Università.
3. Il corpo elettorale è convocato in una data compresa tra il trentesimo e il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
4. Le candidature devono essere presentate al decano entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, Statuto.
5. In caso di anticipata cessazione del Rettore, compresa la cessazione per voto di sfiducia secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 5, Statuto, il decano indice le elezioni entro sessanta giorni dalla data del decreto con cui è stato dichiarato cessato il Rettore in carica. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
Art. 18 – Elettorato attivo della rappresentanza studentesca negli Organi di Ateneo e nel Comitato degli studenti presso l’ARDISS
Art. 18 – Elettorato attivo della rappresentanza studentesca negli Organi di Ateneo e nel Comitato degli studenti presso l’ARDISS1. Godono dell’elettorato attivo per l’elezione del Rettore, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, Statuto, i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l’ARDISS e nei Consigli di Dipartimento il cui mandato è in corso alla data di indizione delle elezioni del Rettore.
2. Se alla data di indizione delle elezioni del Rettore il mandato dei rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l’ARDISS e nei Consigli di Dipartimento è scaduto e i procedimenti elettorali per il rinnovo dell’organo non si sono perfezionati, godono dell’elettorato attivo i rappresentanti degli studenti in prorogatio.
Art. 18 bis – Elettorato attivo della rappresentanza degli assegnisti di ricerca eletti nel Senato Accademico e nei Consigli di Dipartimento
Art. 18 bis – Elettorato attivo della rappresentanza degli assegnisti di ricerca eletti nel Senato Accademico e nei Consigli di Dipartimento1. Godono dell’elettorato attivo per l’elezione del Rettore, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, Statuto, i rappresentanti degli assegnisti di ricerca eletti nel Senato Accademico e nei Consigli di Dipartimento.
Art. 19 - Determinazione della maggioranza assoluta
Art. 19 - Determinazione della maggioranza assoluta1. La maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto per le elezioni del Rettore è calcolata sulla somma dei seguenti elementi: numero dei professori di ruolo e ricercatori aventi diritto al voto alla data delle elezioni; numero del personale tecnico-amministrativo avente diritto al voto alla data delle elezioni, considerato nella misura del venti per cento del numero di professori di ruolo e ricercatori aventi diritto al voto alla data delle elezioni; numero dei rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l’ARDISS e nei Consigli di Dipartimenti, aventi diritto al voto ai sensi dell’articolo 18; numero dai rappresentanti degli assegnisti di ricerca eletti nel Senato Accademico e nei Consigli di Dipartimento.
Art. 20 - Determinazione del peso dei voti individuali espressi dal personale tecnico- amministrativo
Art. 20 - Determinazione del peso dei voti individuali espressi dal personale tecnico- amministrativo1. Ai fini della ponderazione del voto del personale tecnico-amministrativo, ogni voto espresso dal personale tecnico-amministrativo è moltiplicato per un coefficiente peso (cp) così determinato:
cp = 0,2 x (numero professori di ruolo e ricercatori aventi diritto al voto)
numero personale TA avente diritto al voto
2. Se dal computo dei voti validi pesati deriva un numero non intero di voti da attribuire a un candidato, la cifra è arrotondata all’intero superiore.
Art. 21 - Termine intercorrente tra la prima votazione e il ballottaggio
Art. 21 - Termine intercorrente tra la prima votazione e il ballottaggio1. Il ballottaggio previsto all’articolo 9, comma 3, Statuto si tiene a distanza di sette giorni dalla prima votazione.
Art. 22 - Proclamazione, nomina e entrata in carica
Art. 22 - Proclamazione, nomina e entrata in carica1. Il decano proclama eletto con proprio decreto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza prescritta all’articolo 9, comma 3, Statuto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del presente regolamento.
2. Il Rettore eletto è nominato con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
3. Il Rettore entra in carica il 1° novembre. In caso di anticipata cessazione, il mandato del Rettore eletto decorre dalla data del decreto ministeriale di nomina.