Art. 23 - Indizione delle elezioni
Art. 23 - Indizione delle elezioni1. Le elezioni dei tredici rappresentanti d’area, del rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca e dei due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in Senato Accademico sono indette dal Rettore con proprio decreto ogni triennio accademico, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del Senato in carica.
2. Il decreto d’indizione convoca l’assemblea degli elettori professori di ruolo e ricercatori, l’assemblea degli elettori del personale tecnico-amministrativo e l’assemblea degli elettori assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca.
3. Il decreto convoca contestualmente in seno all’assemblea degli elettori professori di ruolo e ricercatori tredici assemblee, una per ciascun collegio d’area di cui all’articolo 25, per la presentazione dei programmi dei rispettivi candidati.