Art. 24 - Candidature

Art. 24 - Candidature

1. Le candidature devono essere presentate al Rettore entro il quinto giorno antecedente la data fissata per la rispettiva assemblea degli elettori.
2. La presentazione della candidatura a rappresentante del personale tecnico-amministrativo è corredata da un numero di sottoscrizioni pari ad almeno il tre per cento del personale tecnico-amministrativo avente diritto al voto.
3. Per la candidatura a rappresentante d’area e a rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca non sono richieste sottoscrizioni a sostegno.
4. Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.

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