Art. 25 - Elezione dei rappresentanti d’area

Art. 25 - Elezione dei rappresentanti d’area

1. Per l’elezione dei tredici rappresentanti d’area di cui all’articolo 11, commi 1, 2 e 3, Statuto l’elettorato è suddiviso in tredici collegi elettorali d’area, uno per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui all’allegato B Statuto.
2. Per ciascun collegio d’area, i professori di ruolo e i ricercatori titolari dell’elettorato passivo e attivo sono individuati in base al settore scientifico-disciplinare in cui risulta inquadrato il singolo elettore.
3. I primi cinque seggi d’area sono assegnati ai candidati direttori di dipartimento che abbiano ottenuto comparativamente il maggior numero di voti validi in rapporto al rispettivo collegio d’area. A tal fine, la cifra individuale conseguita da ciascun candidato direttore di dipartimento è data dal rapporto tra voti validi conseguiti e totale degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio d’area.
4. I rimanenti seggi d’area sono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi nel rispettivo collegio d’area.

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