Art. 33 - Elezione dei candidati interni
Art. 33 - Elezione dei candidati interni1. Sono eletti i tre candidati professori di ruolo e ricercatori che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.
2. E’ eletto il candidato del personale tecnico-amministrativo che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
3. Il Rettore proclama gli eletti e li nomina con proprio decreto.