Art. 34 - Requisiti dei candidati esterni e procedimento di designazione
Art. 34 - Requisiti dei candidati esterni e procedimento di designazione1. Per l’ammissione al procedimento di selezione mediante avviso pubblico, i candidati esterni devono possedere i seguenti requisiti:
a. possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento o laurea vecchio ordinamento o titolo di studio equipollente conseguito all’estero;
b. non aver ricoperto posti di ruolo nell’Ateneo;
c. esperienza professionale di almeno un quinquennio, maturata attraverso l’esercizio di una delle seguenti attività:
i. programmazione, amministrazione e controllo o compiti direttivi presso soggetti pubblici o privati di complessità organizzativa comparabile con quella dell’Ateneo;
ii. esercizio di attività professionale nel settore pubblico sulla base di competenze strumentali alle attività di amministrazione e di gestione.
2. Il possesso dei requisiti di cui al commi 1 è comprovato dal candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione, mediante deposito del curriculum e di idonea documentazione.
3. [ comma abrogato ]
4. L’avviso è pubblicato in tempo utile per consentire alla Commissione tecnica di valutazione l’esame contestuale delle domande di partecipazione degli esterni e delle candidature degli interni.
5. La Commissione tecnica di valutazione non ammette le domande di partecipazione di candidati che non possiedono i requisiti di cui al comma 1.
6. Un componente esterno del Consiglio di Amministrazione è indicato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. A tal fine, la Regione propone almeno due candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 1; a pena d’inammissibilità, l’indicazione deve rispettare il principio della parità di genere.
7. La Commissione tecnica di valutazione verifica il possesso dei requisiti prescritti da parte dei candidati proposti dalla Regione. L’esito negativo della verifica è comunicato alla Regione, con l’invito a formulare una nuova indicazione.
8. Le candidature ammesse e i relativi curricula sono pubblicati sul sito web di Ateneo.
9. Le candidature ammesse sono trasmesse al Senato Accademico, che le valuta sulla base del curriculum presentato dai candidati, con riferimento ai titoli posseduti e all’attività professionale svolta. Nella valutazione, il Senato dà prevalenza a esperienze professionali multidisciplinari maturate nei seguenti ambiti di attività:
a. politiche per l’innovazione, promozione e sviluppo economico;
b. revisione dei processi organizzativi, finalizzata alla semplificazione dei procedimenti e digitalizzazione di atti e documenti;
c. controllo di gestione, sistemi di valutazione e rendicontazione;
d. management delle risorse professionali.
10. Il Senato può procedere all’audizione dei candidati ammessi. All’esito della valutazione, il Senato Accademico designa quattro componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui uno dei candidati ammessi proposti dalla Regione Friuli Venezia Giulia. La designazione comprende due soggetti di genere femminile e due soggetti di genere maschile. La deliberazione è adottata dal Senato Accademico con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti.
11. Nel caso non vi siano domande di partecipazione sufficienti a consentire il rispetto del principio di parità di genere nella composizione del collegio, il Senato Accademico dispone per una sola volta la riapertura dei termini dell’avviso pubblico.
12. I soggetti designati dal Senato Accademico sono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione con decreto rettorale