Titolo 4 - STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE

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Capo 1 - Dipartimenti

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Art. 36 - Definizione delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento

Art. 36 - Definizione delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento

1. In attuazione dell’articolo 25, comma 1, Statuto il progetto scientifico e formativo finalizzato alla costituzione di un dipartimento comprende la proposta delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento.
2. Le aree e i settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento sono definiti dal Consiglio di Amministrazione nella deliberazione di attivazione del dipartimento, previo parere del Senato Accademico.
3. La proposta di modifica delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza è formulata dal consiglio di dipartimento e approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
4. Con cadenza biennale, il Senato Accademico effettua la ricognizione di cui all’articolo 10, comma 2, lett. b), Statuto.
5. L’esito della ricognizione è utilizzato dai dipartimenti, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per l’esercizio delle rispettive competenze in materia di:

a. programmazione triennale e definizione del fabbisogno della dotazione organica di professori e ricercatori, nonché attribuzione delle relative risorse ai dipartimenti;
b. approvazione del piano dell’offerta formativa; attivazione, modifica e soppressione dei corsi di studio; programmazione e organizzazione dell’attività didattica di ciascun corso di studio, ai sensi dell’articolo 31 Statuto;
c. attivazione, modifica e soppressione di dipartimenti, scuole interdipartimentali e sedi dell’Università;
d. mobilità dei professori e ricercatori.
6. In via di prima applicazione, entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, i consigli dei dipartimenti già costituiti formulano una proposta delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del rispettivo dipartimento; la proposta è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

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Art. 37 - Sezioni

Art. 37 - Sezioni

1. Ai sensi dell’articolo 25, comma 7, Statuto, il dipartimento può essere articolato in sezioni, individuate per criteri di affinità disciplinare e con finalità esclusivamente correlate alla ricerca scientifica.
2. L’istituzione delle sezioni non deve comportare oneri di gestione e di personale. Le sezioni non hanno autonomia organizzativa, amministrativa e di budget, né competenza in materia di gestione di risorse logistiche, strumentali e di personale.
3. Il consiglio di dipartimento delibera la costituzione, modifica e soppressione delle eventuali sezioni a maggioranza assoluta dei componenti. Il consiglio verifica periodicamente la persistenza delle finalità scientifiche per cui le sezioni sono state istituite e vigila sul rispetto dei limiti di cui al comma 2.

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Art. 38 - Funzionamento del consiglio di dipartimento

Art. 38 - Funzionamento del consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l’anno, di regola entro il 31 marzo, il 15 settembre e il 15 dicembre.
2. Il consiglio è convocato dal direttore di dipartimento su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno tre componenti della giunta o di almeno un quarto dei componenti del consiglio.
3. La convocazione dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, è inviata a mezzo posta elettronica a tutti i componenti almeno sette giorni antecedenti la riunione, salvo il caso di motivata urgenza. Soltanto in caso di motivata richiesta dovuta all’impossibilità di utilizzo della posta elettronica, la convocazione è inviata al richiedente entro lo stesso termine per via cartacea. L’avviso della convocazione è pubblicato sul sito web di Ateneo.
4. Il responsabile della segreteria di dipartimento, ai sensi dell’articolo 26, comma 8, Statuto, non concorre al numero legale richiesto per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni, fatti salvi i casi ivi previsti di esercizio del diritto di voto.
5. Di ogni adunanza è redatto verbale a cura del responsabile della segreteria del dipartimento. Il verbale è sottoscritto dal direttore di dipartimento e dal responsabile della segreteria e tempestivamente trasmesso ai competenti uffici di Ateneo.
6. Ai sensi dell’articolo 24, comma 4, Statuto, su proposta del direttore o della giunta, il consiglio di dipartimento può deliberare l’istituzione al proprio interno di commissioni con funzioni istruttorie, che affianchino il direttore nella gestione tecnica di determinati settori. È assicurata la partecipazione delle rappresentanze interessate.
7. Le deliberazioni in materia di mobilità di professori e ricercatori di cui agli articoli 25, comma 3 e 28, comma 7, lett. y), Statuto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
8. Il regolamento di dipartimento può disciplinare il procedimento per la sua revisione, individuando i soggetti legittimati a formulare le proposte di modifica e prevedendo un quorum deliberativo più elevato del voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti di cui all’articolo 28, comma 7, lett. a), Statuto.

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Art. 39 - Elezioni delle rappresentanze in consiglio di dipartimento

Art. 39 - Elezioni delle rappresentanze in consiglio di dipartimento

1. In attuazione dell’articolo 28, comma 6, Statuto, il regolamento di dipartimento definisce la consistenza numerica delle rappresentanze in consiglio di dipartimento, nel rispetto dei seguenti principi:

a. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, in percentuale di almeno il quindici per cento del numero di professori di ruolo e ricercatori afferenti al dipartimento; se dal computo deriva un numero non intero, il numero è arrotondato all’intero superiore; se tale numero supera il numero di unità di personale in servizio presso il dipartimento, tutto il personale tecnico-amministrativo può fare parte del consiglio. Il responsabile della segreteria, ai sensi dell’articolo 26, comma 8, Statuto, non è computato nella suddetta quota. Il mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo dura tre anni ed è rinnovabile;
b. almeno un rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca di cui all’articolo 8, che operano nel dipartimento; il mandato dura due anni ed è rinnovabile;
c. nel caso di dipartimento responsabile di scuole di specializzazione dell’area sanitaria, almeno un rappresentante dei medici in formazione specialistica; il mandato dura due anni ed è rinnovabile.
2. Entro la quota del quindici per cento dei componenti del consiglio prevista per le rappresentanze degli studenti dall’articolo 28, comma 3, Statuto, il regolamento di dipartimento può riservare fino a un terzo dei seggi a rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all’area sanitaria con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste. In caso di mancata candidatura o elezione di studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all’area sanitaria con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste, i seggi sono attribuiti in subordine ai candidati degli studenti iscritti ai corsi di studio.
3. In attuazione dell’articolo 28, comma 3, Statuto, inoltre, al di fuori della quota del quindici per cento di cui al comma precedente, il regolamento di dipartimento può prevedere l’elezione di uno o più rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all’area sanitaria cui il dipartimento è consorziato o associato e di cui l’Università degli Studi di Trieste non è sede amministrativa.
4. Il mandato dei rappresentanti dei dottorandi e specializzandi di cui ai commi 2 e 3 dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio dipartimentali e interdipartimentali sono disciplinate dal regolamento degli studenti.
6. Per le componenti di cui al comma 1, lett. a), b), c) e comma 3, le elezioni sono indette dal direttore di dipartimento nell’ambito del corrispondente elettorato e si svolgono tra il 1° e il 31 ottobre, nel rispetto delle correlate scadenze del mandato. Gli eletti entrano in carica il 1° novembre.

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Art. 40 - Elezione del direttore di dipartimento

Art. 40 - Elezione del direttore di dipartimento

1. Le elezioni del direttore di dipartimento sono indette dal decano del dipartimento. A tal fine, il decano invia apposita convocazione del consiglio di dipartimento almeno trenta giorni prima dell’adunanza.
2. Le candidature devono essere presentate al decano, a pena d’inammissibilità, entro il decimo giorno lavorativo antecedente la data dell’adunanza fissata per le elezioni del direttore. Di tale termine è data comunicazione nell’avviso di convocazione di cui al comma 1. L’avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo.
3. Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. Il decano proclama eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta all’articolo 27, comma 3, Statuto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del presente regolamento.
5. Il direttore eletto è nominato con decreto rettorale ed entra in carica il 1o settembre. In caso di anticipata cessazione, il mandato del direttore eletto decorre dalla data del decreto rettorale di nomina.

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Art. 41 - Giunta di dipartimento

Art. 41 - Giunta di dipartimento

1. La giunta di dipartimento è composta dal direttore di dipartimento, dal direttore vicario di dipartimento e da un numero di componenti compreso tra un minimo di cinque membri e un massimo pari al dieci per cento dei componenti del consiglio di dipartimento. È garantita la presenza di almeno un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e un rappresentante degli studenti.
2. L'elezione dei componenti della giunta è indetta dal direttore nell'ambito delle singole componenti in consiglio di dipartimento di seguito indicate: professori di ruolo e ricercatori, senza distinzione di fasce; rappresentanti del personale tecnico- amministrativo; rappresentanti degli studenti, ad esclusione di quelli individuati all’articolo 39, comma 3.
3. Le elezioni si svolgono tra il 1° e il 31 ottobre. Gli eletti entrano in carica il 1° novembre.

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Art. 42 - Funzionamento della giunta di dipartimento

Art. 42 - Funzionamento della giunta di dipartimento

1. La giunta è convocata dal direttore di dipartimento su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti.
2. La convocazione, contenente l’ordine del giorno, è inviata a mezzo posta elettronica a tutti i componenti almeno tre giorni antecedenti la riunione. In caso di motivata urgenza, la convocazione è effettuata almeno entro il primo giorno non festivo antecedente la riunione.

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Art. 43 - Commissione paritetica docenti-studenti

Art. 43 - Commissione paritetica docenti-studenti

1. In attuazione dell’articolo 30 Statuto, la commissione paritetica docenti-studenti è composta in un numero, pari, da quattro a otto componenti.
2. Le singole componenti del consiglio di dipartimento designano al proprio interno i rispettivi membri nella commissione. I componenti della commissione durano in carica due anni; il mandato è rinnovabile.
3. La commissione designa al suo interno un presidente. Il presidente convoca la commissione e ne formula l’ordine del giorno.
4. Il presidente riferisce almeno una volta l’anno dell’operato della commissione al consiglio di dipartimento e assicura la collaborazione della commissione con il Nucleo di valutazione di Ateneo.

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Art. 44 - Dipartimenti con funzioni assistenziali

Art. 44 - Dipartimenti con funzioni assistenziali

1. I dipartimenti in cui alle funzioni di ricerca e didattica si affiancano funzioni assistenziali, per quanto attiene alla sola attività assistenziale, operano secondo quanto previsto da protocolli d'intesa tra l’Università, la Regione Friuli Venezia Giulia e eventuali altri enti.
2. I protocolli sono stipulati dall’Ateneo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

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Capo 2 - Corsi di studio

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Art. 45 - Consiglio e coordinatore di corso di studio

Art. 45 - Consiglio e coordinatore di corso di studio

1. In attuazione dell’articolo 32, comma 2, Statuto, il consiglio di corso di studio è composto da rappresentanti degli studenti nella misura di almeno il quindici per cento dei componenti dell’organo.
2. Il consiglio di corso di studio può essere integrato da un rappresentante designato tra i titolari di incarichi di attività formative complementari.
3. Il coordinatore del corso di studio è eletto dal consiglio di corso con le modalità previste dall’articolo 27, comma 3, Statuto e dall’articolo 40, commi 1, 3, 4 del presente regolamento per l’elezione del direttore di dipartimento, con esclusione dell’obbligo di presentazione anticipata della candidatura.
4. Il coordinatore eletto è nominato con decreto del direttore di dipartimento unità principale, per i corsi di studio dipartimentali; con decreto del Rettore, per i corsi di studio interdipartimentali; il coordinatore entra in carica alla data del decreto di nomina.
5. Il coordinatore assiste alle adunanze del consiglio di dipartimento cui non afferisce e si esprime con voto consultivo sui punti all’ordine del giorno relativi al suo corso di studio.

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Art. 46 - Funzionamento del consiglio di corso di studio

Art. 46 - Funzionamento del consiglio di corso di studio

1. Il consiglio di corso di studio è convocato dal coordinatore del corso su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.
2. La convocazione della seduta, contenente l’ordine del giorno, è inviata a mezzo posta elettronica a tutti i componenti almeno cinque giorni antecedenti la riunione, salvo il caso di motivata urgenza. Soltanto in caso di motivata richiesta dovuta all’impossibilità di utilizzo della posta elettronica, la convocazione è inviata al richiedente entro lo stesso termine per via cartacea. L’avviso della convocazione è pubblicato sul sito web di Ateneo.

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Capo 3 - Scuole interdipartimentali di Ateneo

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Art. 47 - Istituzione di scuola interdipartimentale

Art. 47 - Istituzione di scuola interdipartimentale

1. Ciascun dipartimento può proporre l’istituzione o l’associazione a una scuola interdipartimentale ai sensi dell’articolo 33, comma 1, Statuto quando attribuisce almeno un quinto della somma delle quote didattiche conferite dai dipartimenti proponenti ai corsi di studio di primo e secondo livello inseriti nel progetto formativo e culturale della scuola. I medesimi requisiti di partecipazione dei dipartimenti ai corsi di studio si applicano nel caso in cui la proposta di istituzione della scuola sia formulata dal Senato Accademico.
2. La deliberazione del consiglio di dipartimento recante la proposta d’istituzione, di associazione o di recesso da una scuola interdipartimentale è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Nucleo di valutazione, in sede di monitoraggio dell’offerta formativa, verifica la consistenza delle quote didattiche conferite da ciascun dipartimento alla scuola interdipartimentale e trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione apposita relazione.
4. Nel caso in cui per due anni accademici consecutivi un dipartimento conferisca quote inferiori a quelle previste dal comma 1, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il dipartimento interessato, dichiara l’esclusione del dipartimento dalla scuola.
5. Al venir meno dei requisiti di particolare complessità dell’offerta formativa di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione delibera la soppressione della scuola ai sensi dell’articolo 33, comma 8, Statuto.

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Art. 48 - Costituzione del consiglio di scuola interdipartimentale

Art. 48 - Costituzione del consiglio di scuola interdipartimentale

1. Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione d’istituzione di una scuola interdipartimentale, i consigli dei dipartimenti associati designano i componenti del consiglio della scuola tra i coordinatori dei corsi di studio e tra i responsabili delle eventuali attività assistenziali di competenza della scuola, in misura complessiva non superiore al cinque per cento dei componenti dei consigli di dipartimento stessi. Ciascun consiglio di dipartimento designa un numero di componenti calcolato in proporzione alle quote didattiche che il proprio dipartimento complessivamente conferisce ai corsi di studio coordinati nell’ambito della scuola.
2. Entro quarantacinque giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione d’istituzione di una scuola interdipartimentale, i rappresentanti degli studenti nei consigli dei dipartimenti associati alla scuola designano al loro interno i propri rappresentanti nel consiglio della scuola, nella misura prevista dall’articolo 35, comma 2, Statuto.
3. Il consiglio della scuola è costituito con decreto rettorale.
4. Nella prima adunanza, il consiglio elegge il coordinatore della scuola.
5. Le elezioni sono indette dal decano, individuato tra i componenti del consiglio. A tal fine, il decano invia apposita convocazione del consiglio almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
6. Le candidature devono essere presentate entro il settimo giorno antecedente la data dell’adunanza. Di tale termine è data comunicazione nell’avviso di convocazione di cui al comma 5. L’avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo.
7. Il coordinatore è eletto dal consiglio della scuola con le modalità previste dall’articolo 27, commi 2 e 3, Statuto e dall’articolo 40, comma 3, del presente regolamento per l’elezione del direttore di dipartimento.
8. Il decano proclama eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta all’articolo 27, comma 3, Statuto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del presente regolamento.
9. Il coordinatore eletto è nominato con decreto rettorale ed entra in carica il 1° novembre. In caso di anticipata cessazione, il mandato del coordinatore eletto decorre dalla data del decreto rettorale di nomina.

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Art. 49 - Funzionamento del consiglio di scuola interdipartimentale

Art. 49 - Funzionamento del consiglio di scuola interdipartimentale

1. Il consiglio di scuola interdipartimentale è convocato dal coordinatore della scuola su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un quarto dei componenti.
2. La convocazione della seduta, contenente l’ordine del giorno, è inviata a mezzo posta elettronica a tutti i componenti almeno sette giorni antecedenti la riunione, salvo il caso di motivata urgenza. Soltanto in caso di motivata richiesta dovuta all’impossibilità di utilizzo della posta elettronica, la convocazione è inviata al richiedente entro lo stesso termine per via cartacea. L’avviso della convocazione è pubblicato sul sito web di Ateneo.

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