Art. 39 - Elezioni delle rappresentanze in consiglio di dipartimento

Art. 39 - Elezioni delle rappresentanze in consiglio di dipartimento

1. In attuazione dell’articolo 28, comma 6, Statuto, il regolamento di dipartimento definisce la consistenza numerica delle rappresentanze in consiglio di dipartimento, nel rispetto dei seguenti principi:

a. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, in percentuale di almeno il quindici per cento del numero di professori di ruolo e ricercatori afferenti al dipartimento; se dal computo deriva un numero non intero, il numero è arrotondato all’intero superiore; se tale numero supera il numero di unità di personale in servizio presso il dipartimento, tutto il personale tecnico-amministrativo può fare parte del consiglio. Il responsabile della segreteria, ai sensi dell’articolo 26, comma 8, Statuto, non è computato nella suddetta quota. Il mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo dura tre anni ed è rinnovabile;
b. almeno un rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca di cui all’articolo 8, che operano nel dipartimento; il mandato dura due anni ed è rinnovabile;
c. nel caso di dipartimento responsabile di scuole di specializzazione dell’area sanitaria, almeno un rappresentante dei medici in formazione specialistica; il mandato dura due anni ed è rinnovabile.
2. Entro la quota del quindici per cento dei componenti del consiglio prevista per le rappresentanze degli studenti dall’articolo 28, comma 3, Statuto, il regolamento di dipartimento può riservare fino a un terzo dei seggi a rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all’area sanitaria con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste. In caso di mancata candidatura o elezione di studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all’area sanitaria con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste, i seggi sono attribuiti in subordine ai candidati degli studenti iscritti ai corsi di studio.
3. In attuazione dell’articolo 28, comma 3, Statuto, inoltre, al di fuori della quota del quindici per cento di cui al comma precedente, il regolamento di dipartimento può prevedere l’elezione di uno o più rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all’area sanitaria cui il dipartimento è consorziato o associato e di cui l’Università degli Studi di Trieste non è sede amministrativa.
4. Il mandato dei rappresentanti dei dottorandi e specializzandi di cui ai commi 2 e 3 dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio dipartimentali e interdipartimentali sono disciplinate dal regolamento degli studenti.
6. Per le componenti di cui al comma 1, lett. a), b), c) e comma 3, le elezioni sono indette dal direttore di dipartimento nell’ambito del corrispondente elettorato e si svolgono tra il 1° e il 31 ottobre, nel rispetto delle correlate scadenze del mandato. Gli eletti entrano in carica il 1° novembre.

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