Art. 45 - Consiglio e coordinatore di corso di studio

Art. 45 - Consiglio e coordinatore di corso di studio

1. In attuazione dell’articolo 32, comma 2, Statuto, il consiglio di corso di studio è composto da rappresentanti degli studenti nella misura di almeno il quindici per cento dei componenti dell’organo.
2. Il consiglio di corso di studio può essere integrato da un rappresentante designato tra i titolari di incarichi di attività formative complementari.
3. Il coordinatore del corso di studio è eletto dal consiglio di corso con le modalità previste dall’articolo 27, comma 3, Statuto e dall’articolo 40, commi 1, 3, 4 del presente regolamento per l’elezione del direttore di dipartimento, con esclusione dell’obbligo di presentazione anticipata della candidatura.
4. Il coordinatore eletto è nominato con decreto del direttore di dipartimento unità principale, per i corsi di studio dipartimentali; con decreto del Rettore, per i corsi di studio interdipartimentali; il coordinatore entra in carica alla data del decreto di nomina.
5. Il coordinatore assiste alle adunanze del consiglio di dipartimento cui non afferisce e si esprime con voto consultivo sui punti all’ordine del giorno relativi al suo corso di studio.

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