Art. 47 - Istituzione di scuola interdipartimentale
Art. 47 - Istituzione di scuola interdipartimentale1. Ciascun dipartimento può proporre l’istituzione o l’associazione a una scuola interdipartimentale ai sensi dell’articolo 33, comma 1, Statuto quando attribuisce almeno un quinto della somma delle quote didattiche conferite dai dipartimenti proponenti ai corsi di studio di primo e secondo livello inseriti nel progetto formativo e culturale della scuola. I medesimi requisiti di partecipazione dei dipartimenti ai corsi di studio si applicano nel caso in cui la proposta di istituzione della scuola sia formulata dal Senato Accademico.
2. La deliberazione del consiglio di dipartimento recante la proposta d’istituzione, di associazione o di recesso da una scuola interdipartimentale è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Nucleo di valutazione, in sede di monitoraggio dell’offerta formativa, verifica la consistenza delle quote didattiche conferite da ciascun dipartimento alla scuola interdipartimentale e trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione apposita relazione.
4. Nel caso in cui per due anni accademici consecutivi un dipartimento conferisca quote inferiori a quelle previste dal comma 1, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il dipartimento interessato, dichiara l’esclusione del dipartimento dalla scuola.
5. Al venir meno dei requisiti di particolare complessità dell’offerta formativa di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione delibera la soppressione della scuola ai sensi dell’articolo 33, comma 8, Statuto.