Art. 1
Art. 1Il Comitato per lo sport universitario, istituito ai sensi dell’art. 22 dello Statuto dell’Università degli Studi di Trieste, è costituito con decreto del Rettore. Il mandato dei componenti del Comitato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.
Il Comitato è composto:
a) dal Rettore, o da Suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;
b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano specificatamente l’attività sportiva degli studenti su base nazionale;
c) da due studenti eletti secondo le modalità previste dal Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari e regionali;
d) dal Direttore generale, o da Suo delegato, che svolge le funzioni di segretario:
e) da un rappresentante della SISSA nominato dal Direttore della Scuola.
Dalla scadenza al rinnovo dei mandati, i membri del Comitato restano in carica per la trattazione delle questioni di ordinaria amministrazione e di quelle che rivestono carattere di urgenza.