Art. 5
Art. 5Rientrano nei programmi di sviluppo dell’attività sportiva universitaria:
a) la promozione e l’incremento della pratica sportiva per favorire, nel quadro di formazione globale dello studente, la partecipazione del maggior numero di studenti universitari, ai quali dovrà esser garantito, nei limiti delle strutture disponibili, l’accesso agli impianti sportivi;
b) l’organizzazione di attività sportiva, di corsi di iniziazione e di perfezionamento nelle varie discipline, di attività agonistica a carattere universitario e nell’ambito delle Federazioni sportive;
c) la partecipazione ad attività agonistiche in campo locale, regionale, nazionale e internazionale, sia nell’ambito universitario che in quello federale, previo accertamento delle attitudini della specifica preparazione dei singoli.