Art. 7

Art. 7

La realizzazione dei programmi di attività deliberati dal Comitato e la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidati, mediante convenzione, agli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, a livello locale, nazionale e internazionale, che organizzano l’attività sportiva degli studenti, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica.
La convenzione prevede anche la disciplina dell’attività sportiva su base locale, nazionale e internazionale, coordinata e attuata dai medesimi Enti sportivi universitari.

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