Art. 7 - La Giunta
Art. 7 - La Giunta1. La Giunta, di cui all’articolo 29 dello Statuto, coadiuva il Direttore nell’esercizio della sue funzioni.
2. La Giunta è composta dal Direttore, dal Direttore Vicario, da cinque rappresentanti eletti fra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al DiSU, da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il DiSU, da due rappresentanti degli studenti.
3. Le candidature sono presentate al Direttore, che le rende note, entro il terzo giorno lavorativo precedente la data fissata per le elezioni. Nell’ambito delle rispettive componenti, ciascun elettore può esprimere il voto a favore di un solo candidato.
4. La nomina dei componenti elettivi della Giunta è disposta dal Direttore.
5. Il responsabile della segreteria del DiSU partecipa ai lavori della Giunta senza diritto di voto.
6. La Giunta, ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento generale d’Ateneo, è convocata dal Direttore o su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
7. In caso di cessazione di un componente elettivo della Giunta subentra il primo dei non eletti della corrispondente rappresentanza; qualora non sia possibile procedere al subentro, entro ventuno giorni lavorativi dalla cessazione sono indette le elezioni suppletive limitatamente ai seggi resisi vacanti.
8. Su invito del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Giunta, limitatamente a specifici argomenti posti all’ordine del giorno e senza diritto di voto, possono essere ammesse alla riunione della stessa persone di cui si ritenga utile il contributo.