Art. 11 - Centri di ricerca
Art. 11 - Centri di ricerca1. In presenza di progetti di ricerca o linee di ricerca che risultino dotati di particolari caratteristiche di qualità e di continuità, facenti capo a almeno due professori di ruolo - o ricercatori di ruolo o ricercatori a tempo determinato - che siano qualificati ricercatori attivi, il Consiglio può, previa richiesta scritta, attribuire loro la qualifica di “Centri di ricerca” o “Laboratori”.
2. I “Centri di ricerca” o “Laboratori” non possiedono autonomia finanziaria, né competenze in materia di gestione di risorse logistiche, strumentali e di personale. Gli accordi o convenzioni che li riguardano sono autorizzati dal Consiglio del DISU e stipulati dal Direttore del DiSU in conformità alle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo.