Art. 9 - SEZIONI DIPARTIMENTALI

Art. 9 - SEZIONI DIPARTIMENTALI

1. Ai sensi dell’articolo 25, comma 7, dello Statuto, il dipartimento si articola nella Sezione di Matematica, nella Sezione di Informatica e nella Sezione di Geoscienze, individuate per criteri di affinità disciplinare e con finalità correlate alla ricerca scientifica e alla didattica.

2. Al momento della richiesta di afferenza, ogni docente e ricercatore opta per l’appartenenza a una delle sezioni.

3. L’istituzione delle sezioni non comporta oneri di gestione e di personale. Le sezioni non hanno autonomia organizzativa, amministrativa e di budget, né competenza in materia di gestione di risorse logistiche, strumentali e di personale.

4. Il consiglio di dipartimento delibera la costituzione, modifica e soppressione delle sezioni a maggioranza dei due terzi dei presenti. Il consiglio verifica periodicamente la persistenza delle finalità scientifiche e didattiche per cui le sezioni sono state istituite e vigila sul rispetto dei limiti di cui al comma 3.

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