Art. 6 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Art. 6 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, esercitando le funzioni previste dalle leggi vigenti e dallo Statuto dell’Università; in particolare convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento, promuovendo l’esecuzione delle rispettive deliberazioni.

2. Il Direttore designa il Direttore Vicario, scegliendolo fra i professori ed i ricercatori di ruolo del Dipartimento. Il Direttore può delegare compiti specifici al Direttore Vicario, che peraltro supplisce temporaneamente il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza, temporaneo impedimento o anticipata cessazione.

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