Art. 7 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Art. 7 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento è l’organo deliberante sulle attività del Dipartimento.

2. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, nonchè dalle rappresentanze:

a) del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento;

b) degli assegnisti e dei borsisti di ricerca;

c) degli studenti.

3. Il numero dei componenti di ogni rappresentanza è definito come segue:

a) personale tecnico-amministrativo: 30% del personale docente;

b) assegnisti e borsisti di ricerca: 2
c) rappresentanti degli studenti: 15% dei componenti del Consiglio di Dipartimento; un terzo del numero così ottenuto è riservato agli studenti di dottorato del Dipartimento.

4. Le elezioni dei rappresentanti di cui alle lettere a), b) del precedente comma 3 sono indette dal Direttore del Dipartimento nell’ambito del corrispondente elettorato e si svolgono tra il 1°e il 31 ottobre, nel rispetto delle scadenze del loro mandato (rispettivamente tre e due anni). Gli eletti entrano in carica il 1° novembre.

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