Art. 8 - GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Art. 8 - GIUNTA DI DIPARTIMENTO

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni ed esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio di Dipartimento. È composta dal Direttore (che la convoca e presiede), dal Direttore Vicario e da cinque membri eletti: tre tra i professori e ricercatori, uno tra il personale tecnico amministrativo del Dipartimento, uno tra gli studenti dei corsi di studio, dottorati e scuole di dottorato di pertinenza.

2. I verbali della Giunta sono resi disponibili al Consiglio di Dipartimento in anticipo sulle sedute del Consiglio.

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