Art. 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI1. Nella prima applicazione di questo Regolamento, le elezioni di cui all’art. 7 comma 4 e all’art. 8 comma 1 si svolgeranno in data successiva al 31 ottobre.
2. Eventuali modifiche di questo Regolamento possono essere proposte dal Direttore o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Dipartimento.
3. Questo Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
4. Per tutto quanto non previsto esplicitamente da questo Regolamento si rimanda allo Statuto, al Regolamento Generale d’Ateneo ed alle norme vigenti.