Art. 6 - Il Consiglio
Art. 6 - Il ConsiglioIl Consiglio di dipartimento è composto da:
a) tutti i docenti strutturati afferenti al dipartimento: professori di prima e seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato o determinato;
b) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento, nella misura del quindici per cento del personale docente di cui sub a). Il responsabile della segreteria non è computato nella suddetta quota;
c) un rappresentante degli assegnisti e dei borsisti di ricerca afferenti al Dipartimento;
d) i rappresentanti degli studenti iscritti a Corsi di Studio del Dipartimento nella misura del quindici per cento dei componenti del Consiglio. Due seggi tra quelli assegnati alla rappresentanza studentesca sono riservati agli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all’area sanitaria con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste. In caso di mancata candidatura o elezione di studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all’area sanitaria con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste, i seggi sono attribuiti in subordine ai candidati degli studenti iscritti ai corsi di studio.
e) un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all’area sanitaria cui il dipartimento è consorziato o associato e di cui l’Università degli Studi di Trieste non è sede amministrativa, e che svolgono la loro attività presso il DEAMS, purché il loro numero al momento dell’indizione delle elezioni sia di almeno tre unità.
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono gestite dall’Amministrazione centrale secondo il relativo regolamento elettorale di Ateneo.
Le elezioni per i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli assegnisti e dei borsisti, nonché del rappresentante sub e) sono indette dal Direttore secondo la normativa vigente.
Il componenti delle suddette categorie provvedono autonomamente alle successive operazioni elettorali.
Ogni elettore può esprimere sulla medesima scheda al massimo due preferenze.
Se le due preferenze sono dello stesso genere è possibile esprimere un terzo voto per un candidato di genere diverso. Nel caso di espressione di tre voti per candidati appartenenti al medesimo genere, il terzo voto è nullo.
Gli esiti della votazione sono comunicati al Direttore che approva gli atti e nomina i rappresentanti eletti.
In caso di decadenza del mandato di un componente eletto nel Consiglio, subentra a farne parte il primo dei non eletti della categoria di appartenenza.
Il Consiglio esercita le funzioni previste dalla normativa vigente che ne regola altresì il funzionamento.
Su argomenti determinati il Consiglio può decidere di ascoltare il parere di persone che non ne facciano parte.
Il personale tecnico-amministrativo non eletto quale rappresentante nel DEAMS può assistere alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto.
I verbali del Consiglio sono pubblici e vengono approvati dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva, salvo le parti approvate seduta stante.
Il responsabile della segreteria di dipartimento può essere coadiuvato, su decisione del Consiglio, da altri componenti della segreteria durante le operazioni di verbalizzazione dei lavori della seduta.