Art. 7 - La Giunta

Art. 7 - La Giunta

La Giunta è composta da:

a) il Direttore, che la presiede;
b) il Direttore Vicario;
c) quattro docenti;
d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
e) un rappresentante degli studenti
I membri sub c), d) ed e) sono eletti dalla rispettive componenti di categoria del Consiglio.
Le elezioni sono indette dal Direttore, secondo la normativa vigente.
Il componenti delle suddette categorie provvedono autonomamente alle successive operazioni elettorali.
Ogni elettore può esprimere sulla medesima scheda un voto a favore di un candidato e un secondo voto per un candidato di genere diverso dal primo. Nel caso di espressione di due voti per candidati appartenenti al medesimo genere, il secondo voto è nullo.
Gli esiti della votazione sono comunicati al Direttore che approva gli atti e nomina i rappresentanti eletti.
In caso di decadenza del mandato di un componente eletto nel Consiglio, subentra a farne parte il primo dei non eletti della categoria di appartenenza.
La Giunta esercita le funzioni previste dalla normativa vigente che ne regola altresì il funzionamento.
La Giunta può svolgere funzioni istruttorie su specifiche materie su delega del Consiglio.
Il responsabile della segreteria di dipartimento partecipa di diritto ai lavori della Giunta, senza diritto di voto, e può essere coadiuvato, su decisione del Giunta stessa, da altri componenti della segreteria a seconda delle materie trattate.
Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, su richiesta del Direttore e limitatamente a specifici argomenti all’ordine del giorno, altri membri del Dipartimento o altre persone di cui si ritenga utile il contributo.

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