Titolo 2 - ORGANI E FUNZIONI

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Art. 3 - ORGANI E STRUTTURA DEL DIPARTIMENTO

Art. 3 - ORGANI E STRUTTURA DEL DIPARTIMENTO

Sono organi del Dipartimento:

1. Il Direttore

2. Il Consiglio
3. La Giunta
4. La Commissione Paritetica docenti-studenti
5. I Consigli di Corso di Studio.

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Art. 4 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Art. 4 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le funzioni previste all’art. 26 c.2 Statuto.
2. Come da previsione dell’ art. 26 c.5 in caso di necessità e di urgenza il Direttore assume, sotto la propria responsabilità, comunicando tempestivamente ai membri rispettivamente di Giunta o Consiglio, i provvedimenti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli a ratifica dell’organo competente nella sua prima adunanza.
3. Nell’esercizio delle sue funzioni il Direttore può avvalersi della collaborazione di professori e ricercatori di ruolo con facoltà di delega. Le singole deleghe possono essere comunicate o attribuite dopo la costituzione degli organi. Il Direttore può delegare l’esercizio di funzioni relative a tutte le mansioni presso il polo decentrato.
4. Il Direttore è eletto dal Consiglio del DiSPeS tra i professori e i ricercatori di ruolo. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, nella prima votazione; nel caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Il mandato del Direttore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. La commissione elettorale è composta da tre membri designati dal Consiglio di Dipartimento fra i suoi componenti. La commissione nomina nel suo seno un presidente e un segretario. La commissione sovrintende alle operazioni elettorali e al relativo scrutinio; accerta e dichiara la validità dei risultati e li comunica al decano; decide su eventuali reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali. E’ garantita la presenza di un’urna e di ogni altro apprestamento atto ad assicurare la libertà e segretezza del voto. Le schede riportano l’elenco dei candidati in ordine alfabetico e l’elettore può esprimere il voto a favore di un solo candidato.
6. In caso di accertato impedimento all’esercizio delle funzioni o di dimissioni, il Decano del Dipartimento procede all’elezione del nuovo Direttore del Dipartimento. L’attività di ordinaria amministrazione viene svolta in prorogatio dal Direttore Vicario in carica.
7. Il Direttore opera ai sensi dello Statuto; può essere inoltre destinatario di altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, di seguito denominato RGA, e dagli altri Regolamenti di Ateneo.

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Art. 5 - DIRETTORE VICARIO

Art. 5 - DIRETTORE VICARIO

Il Direttore designa un Direttore Vicario scelto tra i professori e i ricercatori universitari afferenti al Dipartimento. In caso assenza del Direttore il Direttore Vicario lo supplisce in tutte le sue funzioni. In caso di cessazione anticipata o impedimento, vale quanto disposto dal c. 6 dell’art. 4 del presente Regolamento.

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Art. 6 - CONSIGLIO Dl DIPARTIMENTO

Art. 6 - CONSIGLIO Dl DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento pone in essere tutte le funzioni ad esso attribuite dalla normativa sulla didattica e dallo Statuto. lI Consiglio è l’organo deliberante sulle attività del Dipartimento ed esercita le funzioni previste dall’art. 28 dello Statuto e nel rispetto dei principi del bilancio unico di Ateneo, approva il budget del DiSPeS predisposto dal Direttore coadiuvato dal responsabile di Segreteria.
2. II Consiglio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, dalle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento, dalle rappresentanze degli studenti, degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca che operano nel Dipartimento ai sensi dell’art. 2 c.1 del presente Regolamento.
3. Il numero dei componenti di ogni rappresentanza, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 39 del RGA, è definito come segue:
a) personale tecnico-amministrativo nella percentuale del 20% del personale docente.
b) rappresentanti degli assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca del Dipartimento, qualora attivate le posizioni, nel numero di tre.
c) rappresentanti degli studenti nella percentuale del 15% dei componenti del Consiglio.
4. Le componenti rappresentative concorrono al numero legale solo se presenti.
5. Il Responsabile della Segreteria partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni segretariali e senza diritto di voto, secondo quanto previsto dall’art. 26 c. 8 dallo Statuto.
6. In caso di decadenza di uno o più membri eletti nell’ambito delle rappresentanze, subentra il primo dei non eletti appartenente allo stesso ruolo del decaduto o dimissionario. Nel caso non vi fossero non eletti, il Direttore indice elezioni suppletive entro 30 giorni dalla vacanza della carica.
7. Le convocazioni ed il funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono disciplinati dall’art. 38 RGA.
8. Sono istituiti i Consigli Corsi di Studio (di seguito denominati CCS) per ogni Corso di Studi Istituito, il medesimo CCS regola entrambe: la laurea triennale e laurea magistrale, secondo quanto previsto dall’art. 32 dello Statuto.
9. Come da previsione dell’art. 32 c. 2 dello Statuto, il CCS è composto da tutti i titolari degli insegnamenti ufficiali del corso di studio e da una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Studi quantificata nella misura del 15% dei componenti del CCS. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.
11. Il Coordinatore del Corso di Studi è eletto dal CCS con le modalità elettorali previste dall’art. 27 c. 3 dello Statuto e dall’art. 40 c. 1,3 e 4 del RGA per l’elezione del Direttore del Dipartimento, con l’esclusione dell’obbligo di presentazione anticipata della candidatura. Il Dipartimento assicura la massima pubblicità ai programmi elettorali dei candidati.
12. Il CCS esercita le funzioni stabilite dall’art. 32 c. 5 dello Statuto.

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Art. 7 - GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

Art. 7 - GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni ed istruisce le pratiche da discutere in Consiglio di Dipartimento.
2. Secondo quanto stabilito dall’art. 41 del RGA la Giunta di Dipartimento è composta dal Direttore di Dipartimento, dal Direttore Vicario, da tre rappresentanti dei professori di ruolo e ricercatori, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli studenti. Il responsabile della segreteria partecipa, con funzioni segretariali e senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta.
3. L’elezione dei componenti della Giunta è indetta dal Direttore nell’ambito delle singole componenti in Consiglio di Dipartimento di seguito indicate: professori di ruolo e ricercatori senza distinzione di fascia; rappresentanti del personale tecnico amministrativo; rappresentanti degli studenti. Nell’ambito delle rispettive componenti, ciascun elettore può esprimere il voto a favore di un solo candidato. L’elettorato passivo spetta ai componenti individuati dall’art. 2 c. 1 del presente Regolamento. Le elezioni si svolgono tra il 1 ed il 31 ottobre, gli eletti entrano in carica il 1° novembre. Secondo quanto previsto dal RGA in via di prima applicazione i termini possono essere derogati.
4. Le modalità di votazione si svolgono in analogia a quanto prescritto dall’art. 4 c. 5 del presente Regolamento.
5. Su invito del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Giunta, possono essere invitati alle sedute della Giunta, limitatamente a specifici argomenti all’ordine del giorno, persone di cui si ritenga utile il contributo.
6. La Giunta è convocata dal Direttore del Dipartimento su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti.
7. La Giunta opera ai sensi dello Statuto; può essere inoltre destinataria di altre funzioni ad essa attribuite dalla legge, dallo Statuto, dal RGA e dagli altri Regolamenti di Ateneo.

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Art. 8 - COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Art. 8 - COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

1. La commissione paritetica docenti-studenti esercita le funzioni previste dall’art. 30 Statuto, secondo le modalità di cui all’art. 43 RGA.
2. La commissione paritetica docenti-studenti è composta da due docenti e due studenti. Le singole componenti del Consiglio di Dipartimento designano a maggioranza al proprio interno i rispettivi membri nella commissione, rappresentativi dei diversi corsi di studio gestiti dal DiSPeS.
3. Ove istituito, il Manager Didattico partecipa alla Commissione paritetica con funzioni di consulenza e senza diritto di voto. Alle riunioni della Commissione Paritetica possono essere altresì invitate soggetti esterni alla stessa ed al Dipartimento per pareri su specifici argomenti.
4. La Commissione elegge al suo interno un Presidente.

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