Art. 6 - CONSIGLIO Dl DIPARTIMENTO

Art. 6 - CONSIGLIO Dl DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento pone in essere tutte le funzioni ad esso attribuite dalla normativa sulla didattica e dallo Statuto. lI Consiglio è l’organo deliberante sulle attività del Dipartimento ed esercita le funzioni previste dall’art. 28 dello Statuto e nel rispetto dei principi del bilancio unico di Ateneo, approva il budget del DiSPeS predisposto dal Direttore coadiuvato dal responsabile di Segreteria.
2. II Consiglio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, dalle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento, dalle rappresentanze degli studenti, degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca che operano nel Dipartimento ai sensi dell’art. 2 c.1 del presente Regolamento.
3. Il numero dei componenti di ogni rappresentanza, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 39 del RGA, è definito come segue:
a) personale tecnico-amministrativo nella percentuale del 20% del personale docente.
b) rappresentanti degli assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca del Dipartimento, qualora attivate le posizioni, nel numero di tre.
c) rappresentanti degli studenti nella percentuale del 15% dei componenti del Consiglio.
4. Le componenti rappresentative concorrono al numero legale solo se presenti.
5. Il Responsabile della Segreteria partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni segretariali e senza diritto di voto, secondo quanto previsto dall’art. 26 c. 8 dallo Statuto.
6. In caso di decadenza di uno o più membri eletti nell’ambito delle rappresentanze, subentra il primo dei non eletti appartenente allo stesso ruolo del decaduto o dimissionario. Nel caso non vi fossero non eletti, il Direttore indice elezioni suppletive entro 30 giorni dalla vacanza della carica.
7. Le convocazioni ed il funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono disciplinati dall’art. 38 RGA.

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