Art. 7 - GIUNTA DEL DIPARTIMENTO
Art. 7 - GIUNTA DEL DIPARTIMENTO1. La Giunta coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni ed istruisce le pratiche da discutere in Consiglio di Dipartimento.
2. Secondo quanto stabilito dall’art. 41 del RGA la Giunta di Dipartimento è composta dal Direttore di Dipartimento, dal Direttore Vicario, da tre rappresentanti dei professori di ruolo e ricercatori, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli studenti. Il responsabile della segreteria partecipa, con funzioni segretariali e senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta.
3. L’elezione dei componenti della Giunta è indetta dal Direttore nell’ambito delle singole componenti in Consiglio di Dipartimento di seguito indicate: professori di ruolo e ricercatori senza distinzione di fascia; rappresentanti del personale tecnico amministrativo; rappresentanti degli studenti. Nell’ambito delle rispettive componenti, ciascun elettore può esprimere il voto a favore di un solo candidato. L’elettorato passivo spetta ai componenti individuati dall’art. 2 c. 1 del presente Regolamento. Le elezioni si svolgono tra il 1 ed il 31 ottobre, gli eletti entrano in carica il 1° novembre. Secondo quanto previsto dal RGA in via di prima applicazione i termini possono essere derogati.
4. Le modalità di votazione si svolgono in analogia a quanto prescritto dall’art. 4 c. 5 del presente Regolamento.
5. Su invito del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Giunta, possono essere invitati alle sedute della Giunta, limitatamente a specifici argomenti all’ordine del giorno, persone di cui si ritenga utile il contributo.
6. La Giunta è convocata dal Direttore del Dipartimento su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti.
7. La Giunta opera ai sensi dello Statuto; può essere inoltre destinataria di altre funzioni ad essa attribuite dalla legge, dallo Statuto, dal RGA e dagli altri Regolamenti di Ateneo.