Art. 8 - COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI
Art. 8 - COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI1. La commissione paritetica docenti-studenti esercita le funzioni previste dall’art. 30 Statuto, secondo le modalità di cui all’art. 43 RGA.
2. La commissione paritetica docenti-studenti è composta da due docenti e due studenti. Le singole componenti del Consiglio di Dipartimento designano a maggioranza al proprio interno i rispettivi membri nella commissione, rappresentativi dei diversi corsi di studio gestiti dal DiSPeS.
3. Ove istituito, il Manager Didattico partecipa alla Commissione paritetica con funzioni di consulenza e senza diritto di voto. Alle riunioni della Commissione Paritetica possono essere altresì invitate soggetti esterni alla stessa ed al Dipartimento per pareri su specifici argomenti.
4. La Commissione elegge al suo interno un Presidente.