Art. 4 - Direttore

Art. 4 - Direttore

1. Funzioni. Il Direttore esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. In caso di necessità e urgenza, ai sensi del comma 5 dell’art. 26 dello Statuto, il Direttore può assumere decisioni su materie di competenza del Consiglio rendendole esecutive tramite decreto/nota direttoriale. Tali decisioni sono sottoposte a ratifica da parte del Consiglio nella sua prima adunanza.

2. Elezione. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell’art. 27 dello Statuto e dell’art. 40 del RGA. Le operazioni elettorali sono curate da una Commissione formata da tre componenti del Consiglio, designati dal Consiglio di Dipartimento, appositamente convocato dal Decano. Questi avrà cura di sollecitare candidature di entrambi i generi. A parità di voti prevale la persona del genere meno rappresentato in Dipartimento.

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