Art. 6 - Ufficio di direzione

Art. 6 - Ufficio di direzione

1. Il Direttore può conferire deleghe in ambiti specifici a professori e ricercatori (Art. 26, c. 7 dello Statuto), prevedendo un bilanciamento di genere che tenda a riflettere la composizione percentuale a livello di Dipartimento. In questo caso, il Direttore, il Direttore Vicario e i delegati costituiscono l’Ufficio di Direzione che collabora attivamente con il Direttore nella gestione del Dipartimento e istruisce gli atti da sottoporre all’attenzione della Giunta e all’approvazione del Consiglio. Il Direttore può accordare e revocare con decreto la delega di funzioni ai membri dell’Ufficio di direzione.

2. I delegati dal Direttore non possono essere eletti come rappresentanti in Giunta e scadono contestualmente con il mandato del Direttore.

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