Art. 9 - Consiglio di Dipartimento: funzionamento
Art. 9 - Consiglio di Dipartimento: funzionamentoArt. 9 - Consiglio di Dipartimento: funzionamento
1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all’anno (art. 38, c. 1 del RGA) per assolvere ai compiti previsti nell’Art. 8.
2. Si può riunire, inoltre, per iniziativa del Direttore, o su motivata richiesta di almeno tre dei membri della Giunta o di un quarto di quelli del Consiglio (RGA, art. 38, c 2). In caso di urgenza motivata, il Consiglio può essere convocato entro il primo giorno non festivo antecedente la riunione. (RGA, art. 38, c 3).
3. La convocazione della seduta del Consiglio, contenente l’ordine del giorno, è diramata a tutti i componenti almeno sette giorni prima della riunione secondo le modalità previste dall’art 38, c. 3 del RGA, salvo il caso di motivata urgenza, in cui la convocazione deve avvenire almeno il primo giorno non festivo antecedente la riunione.
4. Le adunanze del Consiglio, ai sensi del comma 3 dell’art. 38 dello Statuto, sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati, e le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi espressamente previsti dal presente Regolamento, da regolamenti di Ateneo e dallo Statuto; in caso di parità, prevale il voto del presidente dell’assemblea.
5. Il Consiglio di Dipartimento può decidere di sentire anche esperti esterni, ma limitatamente a specifici argomenti all’ordine del giorno e senza diritto di voto.
6. I documenti a supporto di pratiche già inserite all’ordine del giorno che devono essere discussi dal Consiglio di Dipartimento devono essere resi disponibili ai suoi componenti nella sezione riservata del sito web di Dipartimento almeno il giorno antecedente la riunione del Consiglio. Ove tali documenti non fossero disponibili secondo la tempistica indicata, potranno essere discussi previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.
7. Singoli punti non presenti nell’ordine del Giorno potranno essere trattati previa approvazione unanime del Consiglio di Dipartimento.
8 I verbali del Consiglio sono pubblicati nella sezione riservata del sito web di Dipartimento e inviati agli uffici competenti.
9. Su proposta del Direttore o della Giunta, il Consiglio di Dipartimento può nominare delle Commissioni, che affianchino il Direttore nella gestione tecnica di settori specifici.