Art. 14 - Modifica del Regolamento

Art. 14 - Modifica del Regolamento

1. Modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da una apposita commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento, oppure dalla Giunta o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Dipartimento.

2. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

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