Art. 5 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Art. 5 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il direttore rappresenta il dipartimento ed esercita le funzioni previste all’articolo 26, Statuto.
2. Il direttore designa, tra i professori e i ricercatori di ruolo del dipartimento, il direttore vicario, che è nominato con decreto rettorale, in ottemperanza al comma 6, articolo 26, Statuto.
3. Nell’esercizio delle sue funzioni, il direttore può altresì avvalersi della collaborazione di professori e ricercatori di ruolo, anche appartenenti alla giunta di dipartimento, con facoltà di delega.
4. Il direttore è eletto dal consiglio del DIA secondo le modalità contenute nell’articolo 27, Statuto nonché in ottemperanza ai principi di cui al Titolo II, Regolamento Generale di Ateneo, alle modalità di cui all’articolo 40, Regolamento Generale di Ateneo e di cui ai relativi regolamenti elettorali di attuazione.
5. La commissione elettorale è composta da tre membri designati dal Consiglio di dipartimento fra i suoi componenti. La commissione nomina nel suo seno un presidente e un segretario. La commissione sovrintende alle operazioni elettorali e al relativo scrutinio; accerta e dichiara la validità dei risultati e li comunica al decano; decide senza dilazione su eventuali reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali.
6. È garantita la presenza di un’urna e di ogni altro apprestamento atto ad assicurare la libertà e segretezza del voto.
7. Le schede riportano l’elenco dei candidati in ordine alfabetico e l'elettore può esprimere il voto a favore di un solo candidato.

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