Art. 7 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Art. 7 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO1. Il consiglio è l’organo deliberante sulle attività del dipartimento ed esercita le funzioni previste dall’articolo 28, Statuto.
2. Sono membri di diritto del Consiglio del DIA i professori e i ricercatori che afferiscono al Dipartimento.
Il responsabile della segreteria partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni segretariali e senza diritto di voto, secondo quanto previsto dallo Statuto.
Il Consiglio di Dipartimento si compone, inoltre, delle seguenti rappresentanze, elette dai rispettivi corpi elettorali:
a) Una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 20% del numero dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti al dipartimento.
b) Una rappresentanza degli assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca che operano in dipartimento secondo l’articolo 8, Regolamento Generale di Ateneo pari al 5% del numero professori di ruolo e i ricercatori afferenti al dipartimento.
c) Una rappresentanza degli studenti dei Corsi di studio gestiti dal Dipartimento pari al 15% del numero dei componenti del consiglio.
d) entro la quota di cui alla lettera c), un numero di seggi pari al 5% del numero dei componenti del consiglio sono riservati alla rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste.
3. In ottemperanza al comma 4 dell’articolo 28, Statuto, le componenti rappresentative concorrono al numero legale, se presenti.
4. La decadenza dal mandato di rappresentanza in consiglio di cui al precedente comma 2 è disciplinata dall’art. 39, Regolamento Generale di Ateneo.
5. La convocazione e il funzionamento del consiglio sono disciplinati dall’articolo 38, Regolamento Generale di Ateneo.
6. Su argomenti di carattere specifico il consiglio può chiedere di ascoltare pareri esterni al consiglio stesso.
7. Il Consiglio su proposta del Direttore può istituire e/o disattivare commissioni dedicate al coordinamento di particolari attività.