Art. 8 - GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

Art. 8 - GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

1. In ottemperanza all’articolo 29, Statuto la giunta coadiuva il direttore nell’esercizio delle sue funzioni ed istruisce le pratiche da discutere e portare in approvazione in Consiglio di Dipartimento.
2. In ottemperanza al comma 1 dell’articolo 41 Regolamento Generale di Ateneo, la giunta di dipartimento è composta dal direttore di dipartimento, dal direttore vicario, da sei rappresentanti dei professori di ruolo e ricercatori, da un rappresentante del personale tecnico - amministrativo e da un rappresentante degli studenti. Il responsabile della segreteria partecipa, con funzioni segretariali e senza diritto di voto, alle riunioni della giunta.
3. Le candidature sono presentate al Direttore entro il terzo giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Il Direttore le rende note a tutti i componenti del consiglio.
4. La commissione elettorale è composta da tre membri designati dal Consiglio di dipartimento fra i suoi componenti. La commissione nomina nel suo seno un presidente e un segretario. La commissione sovrintende alle operazioni elettorali e al relativo scrutinio; accerta e dichiara la validità dei risultati e li comunica al direttore; decide senza dilazione su eventuali reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali.
5. È garantita la presenza di tre urne e l’apertura del seggio elettorale per almeno 4 ore.
6. Nell’ambito delle rispettive componenti, ciascun elettore può esprimere il voto a favore di un solo candidato.
7. Per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, si rinvia al Regolamento Generale di Ateneo e ai relativi regolamenti attuativi.
8. La nomina dei componenti elettivi della giunta di dipartimento è disposta dal Direttore.
9. I membri decadono dopo tre assenze ingiustificate. In caso di cessazione a qualunque titolo, subentra il primo dei non eletti della corrispondente rappresentanza; qualora non sia possibile procedere al subentro, entro quattro settimane dalla cessazione sono indette elezioni suppletive limitatamente ai seggi resisi vacanti.
10. Su invito del direttore o su richiesta di almeno un terzo dei componenti della giunta, possono essere invitati alle sedute della giunta, limitatamente a specifici argomenti all’ordine del giorno, persone di cui si ritenga utile il contributo.
11. La giunta di dipartimento è convocata dal direttore su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La Giunta si riunisce, previa convocazione effettuata con le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 42, Regolamento Generale di Ateneo, di norma cinque giorni lavorativi prima della seduta del consiglio di dipartimento, per l’esercizio delle funzioni istruttorie di cui al comma 1. Il resoconto delle sedute di giunta è reso accessibile per via elettronica ai componenti del consiglio di dipartimento di norma almeno tre giorni lavorativi prima della seduta del consiglio. In caso di urgenza, debitamente motivata, i termini di cui al presente comma possono essere ridotti a un giorno lavorativo.

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