Art. 10 - CONSIGLI DI CORSI DI STUDIO
Art. 10 - CONSIGLI DI CORSI DI STUDIO1. In ottemperanza al comma 1 dell’articolo 32, Statuto, per ogni corso di studio può essere istituito, con deliberazione consiliare dei dipartimenti interessati, un relativo consiglio. Il medesimo consiglio può operare per una pluralità di corsi di studio.
2. In ottemperanza al comma 2 dell’articolo 32, Statuto, il consiglio di corso di studio è composto da tutti i titolari degli insegnamenti ufficiali del corso di studio e dalle rappresentanze degli studenti. La consistenza e le modalità di elezione delle rappresentanze, nonché la durata dei loro mandati, sono stabilite dalla deliberazione istitutiva del consiglio.
3. In ottemperanza al comma 3 dell’articolo 32, Statuto, ciascun consiglio elegge un coordinatore di corso di studio tra i professori e i ricercatori di ruolo, secondo le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 45, Regolamento Generale di Ateneo. Il mandato di coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
4. Il coordinatore sovrintende alle attività del corso di studio, cura i rapporti con il dipartimento, convoca e presiede il consiglio e promuove l’esecuzione delle rispettive deliberazioni.
5. Il coordinatore è nominato secondo il comma 4 dell’articolo 45, Regolamento Generale di Ateneo. Nel caso il consiglio operi per una pluralità di corsi di studio, il coordinatore può designare un collaboratore per ciascuno di essi.
6. Il consiglio di corso di studio esercita le funzioni definite dal comma 5 dell’articolo 32, Statuto.
7. Il funzionamento del consiglio di corso di studio è regolato dall’articolo 46, Regolamento Generale di Ateneo.