Art. 11 - DIDATTICA DI TERZO LIVELLO
Art. 11 - DIDATTICA DI TERZO LIVELLO1. Il dipartimento promuove l’attività di formazione di terzo livello (scuole di dottorato, master di primo e secondo livello e altre attività istituzionali post-lauream) mediante l’istituzione dei relativi Collegi dei docenti.
2. Ogni iniziativa didattica di terzo livello sarà disciplinata da un proprio regolamento conforme ai relativi Regolamenti di Ateneo.