Art. 6 - Presentazione delle candidature
Art. 6 - Presentazione delle candidature1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto del decano di indizione delle elezioni, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, Statuto e articoli 10 e 17, comma 4, regolamento generale di Ateneo.
2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da un funzionario del competente ufficio.
3. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide al corpo elettorale.