Art. 7 - Commissione elettorale centrale e commissioni elettorali di seggio
Art. 7 - Commissione elettorale centrale e commissioni elettorali di seggio1. La commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali di seggio sono costituite dal decano con proprio decreto e sono formate dai componenti designati dal corpo elettorale ai sensi dell’articolo 5, comma 2.
2. La commissione del seggio n. 1, ubicato nel comprensorio di P.le Europa – S. Giovanni, funge da commissione elettorale centrale. Due dei suoi componenti sono deputati alla raccolta del voto degli elettori con sede di servizio presso le sedi distaccate di Gorizia, Pordenone e Portogruaro. Ai fini delle operazioni di scrutinio, la commissione elettorale centrale viene integrata dai presidenti di seggio delle commissioni elettorali dei seggi n. 2 e 3.
3. Ciascuna commissione elettorale nomina nel suo seno il presidente, il vicepresidente e il segretario del seggio elettorale.
4. Ciascuna commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti, tra i quali il presidente o il vicepresidente.