Art. 12 - Operazioni di scrutinio

Art. 12 - Operazioni di scrutinio

1. Allo scadere dell’ora prevista, il presidente dichiara chiuse le votazioni. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare.

2. Chiuse le votazioni, i presidenti dei seggi ubicati presso il Polo di Cattinara e il Polo dei Beni culturali provvedono a:

- accertare il numero dei votanti presso il seggio;

- raccogliere tutte le schede non utilizzate e chiuderle in plichi separati;

- sigillare le urne, apponendovi le sigle da parte di tutti i componenti il seggio;

- redigere apposito verbale di tutte le operazioni di seggio, indicando anche le eventuali contestazioni e le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio;

- trasmettere tutto il materiale elettorale alla commissione elettorale centrale.

3. Ciascuna commissione elettorale sovraintende alle operazioni elettorali. Terminate le operazioni di voto presso tutti i seggi, la commissione elettorale centrale, nella composizione integrata di cui al comma 2 dell’articolo 7, prende in consegna le urne sigillate portate dai rispettivi seggi, ne raccoglie il contenuto in un’unica urna e procede alle operazioni di scrutinio, accerta e dichiara la validità dei risultati e li trasmette al decano; decide senza dilazione su eventuali reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali.

4. La commissione elettorale centrale, dopo aver ricevuto il materiale elettorale dai seggi ubicati presso il Polo di Cattinara e il Polo dei Beni culturali, dà inizio alle operazioni di scrutinio, che devono essere completate senza interruzione.

5. Il presidente della commissione elettorale centrale procede alle seguenti operazioni di scrutinio:

a. controlla il numero delle schede non utilizzate presso il seggio del Polo di Piazzale Europa – S. Giovanni e le chiude in un plico, firmato e sigillato;

b. inizia lo spoglio delle schede.

A mano a mano che il presidente dà lettura delle schede, gli scrutatori prendono nota dei voti attribuiti ai candidati.

6. Il presidente riscontra, a fine spoglio, la corrispondenza del numero delle schede con quello dei votanti.

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