Art. 14 - Risultati

Art. 14 - Risultati

1. La commissione elettorale centrale determina i voti ottenuti da ciascun candidato ai sensi degli articoli 19 e 20 regolamento generale di Ateneo.

2. Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, Statuto e 13, comma 1, regolamento generale di Ateneo, a parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nell’elettorato attivo per le elezioni del Rettore. In via residuale prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di pari anzianità di servizio, prevale il candidato più giovane di età.

3. Il presidente della commissione elettorale centrale trasmette tempestivamente al competente ufficio, in plico firmato e sigillato, il verbale con i risultati delle votazioni, unitamente a tutti i materiali e i plichi elettorali provenienti dai tre seggi.

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