Titolo 2 - COSTITUZIONE DELL'IMPRESA SPIN OFF

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Art. 3 – Commissione Tecnica

Art. 3 – Commissione Tecnica

1. Con decreto rettorale è istituita una Commissione Tecnica, di seguito denominata “Commissione”.
2. La Commissione è composta da cinque membri di comprovata qualificazione ed esperienza, interni o esterni all’Università. I membri vengono designati dal Rettore, il quale contestualmente ne individua il Presidente.
3. Il mandato della Commissione ha durata triennale ed è rinnovabile.
4. La Commissione formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di società spin off e svolge funzioni di raccordo tra queste, i Dipartimenti e gli organi di governo dell’Ateneo. In particolare, la Commissione esercita le seguenti funzioni:
I. esprime parere sulle richieste di costituzione di spin off Accademici o Universitari;
II. esprime parere sulla proposta circa la composizione del capitale sociale e sul valore percentuale dell’eventuale partecipazione sociale dell’Università;
III. formula proposte alternative circa la composizione del capitale sociale;
IV. formula proposte sulla regolamentazione della proprietà intellettuale;
V. riferisce al Consiglio di Amministrazione sull’andamento degli spin off costituiti, ai sensi dell’articolo 9.
5. Il parere di cui al comma 4 punto I) viene reso tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi di valutazione:
a) qualità tecnologica e scientifica del progetto;
b) fattibilità tecnica e prospettive di effettiva realizzazione;
c) prospettive economiche e di mercato dell’iniziativa;
d) assetto della compagine sociale e del gruppo di lavoro;
e) eventuale conflitto di interessi con altra attività istituzionale dell’Università;
f) coerenza complessiva della domanda.
6. La Commissione nell’esercizio delle proprie funzioni può riunirsi e deliberare anche con l’utilizzo di mezzi quali teleconferenze, videoconferenze o altri strumenti telematici.
7. Nell’esercizio delle sue funzioni la Commissione può avvalersi di esperti qualora le valutazioni da esperire richiedano particolari competenze tecniche, scientifiche o professionali.

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Art. 4 – Soggetti proponenti

Art. 4 – Soggetti proponenti

1. La costituzione di una società spin off può essere proposta da professori e ricercatori di ruolo, e da personale tecnico amministrativo di ruolo dell’Università.
2. I proponenti universitari devono assumere necessariamente la qualità di socio e conservare tale status per un periodo almeno pari a 5 anni.
3. Uno dei soci universitari proponenti assumerà la qualifica di “referente scientifico”, garantendo la coerenza e continuità delle attività sociali con il progetto approvato dagli Organi di Ateneo, fungendo da referente dell’ateneo per le attività di coordinamento con l’amministrazione.
4. Oltre ai soggetti di cui al comma 1 può partecipare al capitale sociale qualunque persona, fisica o giuridica, anche esterna all’Università, nel rispetto della normativa relativa al corrispondente status, incarico o impiego, purché compatibile con i propri obblighi e previa autorizzazione rilasciata dagli organi competenti ove richiesta.

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Art. 5 – Procedura di costituzione

Art. 5 – Procedura di costituzione

1. La richiesta di costituzione di una società spin off è corredata dai seguenti documenti:
a) documento analitico (c.d. “Business plan”) recante le seguenti informazioni:
I. idea imprenditoriale, obiettivi e qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
II. piano economico e finanziario con prospettiva di 5 anni;
III. analisi di mercato;
IV. descrizione dell’assetto organizzativo;
V. descrizione del ruolo e delle mansioni dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo coinvolti, con la previsione dell’impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin off;
VI. descrizione delle eventuali attività di collaborazione tra spin off e ateneo che attraverso idonei rapporti convenzionali possono essere sviluppate coinvolgendo altre figure (ad esempio dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca, allievi delle scuole di specializzazione, personale tecnico amministrativo);
b) proposta di regolamentazione della eventuale proprietà intellettuale;
c) proposta di dotazione finanziaria a titolo di capitale sociale, sua composizione e modalità di raccolta.
2. Sulla richiesta di costituzione, corredata del documento di cui al comma 1 lettera A punto V, il Consiglio di Dipartimento cui afferisce ciascuno dei proponenti esprime parere sulla compatibilità tra l’attività da svolgersi nell’ambito della società spin off da parte dei docenti e ricercatori coinvolti e il loro regime di impegno universitario, nonché sull’eventuale disponibilità del Dipartimento ad ospitare la società spin off presso le proprie strutture. Sul personale tecnico amministrativo si esprime il Direttore Generale, sentito il responsabile della struttura di afferenza.
3. La richiesta di costituzione della società spin off è indirizzata al Rettore corredata della documentazione di cui ai commi precedenti comprensiva della delibera di espressione del parere del Consiglio di Dipartimento e del parere del Direttore generale se la proposta coinvolge personale tecnico amministrativo.
4. Il Rettore, ricevuta la richiesta, la trasmette al Presidente della Commissione tecnica.
5. La Commissione adotta il parere di cui all’articolo 3 comma 4 punto I) entro sessanta giorni dalla data della presentazione dell’istanza. I termini sono sospesi, per un periodo non superiore ad ulteriori centoventi giorni, qualora la Commissione ritenga necessario il ricorso ad esperti esterni. La Commissione può formulare ai proponenti richieste di modifica o integrazione dei documenti presentati. Ricevute le integrazioni ovvero le controdeduzioni dei proponenti la Commissione adotta il proprio parere.
6. Acquisito il parere della Commissione, il Rettore trasmette al Senato Accademico la richiesta di costituzione della società spin off.
7. In caso di parere favorevole (art. 3 DM 168/2011) del Senato Accademico, la richiesta di costituzione è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione che ne valuta la congruità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali e le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta e che contestualmente autorizza la partecipazione del personale docente con anche la possibilità di consentire i poteri di gestione dell’azienda.
8. Non possono prendere parte alle deliberazioni relative alla costituzione dello spin off i proponenti dell’iniziativa.

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