Art. 4 – Soggetti proponenti
Art. 4 – Soggetti proponenti1. La costituzione di una società spin off può essere proposta da professori e ricercatori di ruolo, e da personale tecnico amministrativo di ruolo dell’Università.
2. I proponenti universitari devono assumere necessariamente la qualità di socio e conservare tale status per un periodo almeno pari a 5 anni.
3. Uno dei soci universitari proponenti assumerà la qualifica di “referente scientifico”, garantendo la coerenza e continuità delle attività sociali con il progetto approvato dagli Organi di Ateneo, fungendo da referente dell’ateneo per le attività di coordinamento con l’amministrazione.
4. Oltre ai soggetti di cui al comma 1 può partecipare al capitale sociale qualunque persona, fisica o giuridica, anche esterna all’Università, nel rispetto della normativa relativa al corrispondente status, incarico o impiego, purché compatibile con i propri obblighi e previa autorizzazione rilasciata dagli organi competenti ove richiesta.