Titolo 3 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO

Titolo 3 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO admin

Art. 6 – Regime delle incompatibilità

Art. 6 – Regime delle incompatibilità

1. La partecipazione dei professori o ricercatori proponenti dell’Università allo svolgimento delle attività in favore della società Spin off non deve porsi in contrasto con il regolare svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca. In particolare i professori e ricercatori proponenti la costituzione dello spin off dovranno almeno aver raggiunto l’IPm nell’ultima valutazione CVR disponibile.
2. Il personale tecnico amministrativo proponente può svolgere attività a favore delle società Spin off previa autorizzazione del Direttore Generale e in conformità a quanto disciplinato dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.
3. Laddove emerga un’incompatibilità tra l’attività prestata nella società Spin off e il regolare adempimento delle proprie funzioni, il Professore o Ricercatore proponente deve immediatamente comunicarlo al Magnifico Rettore, il quale attiva tutte le procedure previste dalla normativa in vigore, e il personale tecnico amministrativo proponente deve immediatamente comunicarlo al Direttore Generale, il quale attiva tutte le procedure previste dalla normativa in vigore.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, i professori ed i ricercatori membri delle Commissioni dell’Università operanti in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, i membri della Commissione Valutazione della Ricerca e del Nucleo di Valutazione, il Rettore, i Direttori di Dipartimento non possono assumere cariche direttive o amministrative nelle società spin off.

admin

Art. 7 – Partecipazione a spin off

Art. 7 – Partecipazione a spin off

1. I professori e i ricercatori proponenti posso svolgere attività lavorativa anche retribuita, nel rispetto della normativa vigente, presso la società spin off dell’Università di Trieste con diritto al mantenimento in servizio, anche a tempo pieno.
2. Per gli stessi professori e ricercatori proponenti, su esplicita richiesta possono essere autorizzate anche le assunzioni di cariche di Presidente, Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Consigliere con deleghe.
3. Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono concesse per un periodo massimo non rinnovabile di cinque anni a decorrere dal momento della costituzione della società, al termine del quale l’eventuale prosecuzione della carica comporterà l’opzione per il tempo definito da esercitarsi alla prima finestra utile.
4. Il personale tecnico amministrativo proponente può svolgere attività lavorativa presso la società spin off, al di fuori del proprio orario lavorativo con diritto al mantenimento in servizio, previa autorizzazione del Direttore Generale.

admin

Art. 8 – Conflitto di interessi

Art. 8 – Conflitto di interessi

1. Il personale docente o ricercatore che svolge attività per la società spin off non può svolgere, anche indirettamente o a titolo occasionale o per interposta persona, attività in concorrenza con quella dell’Ateneo.
2. Nei casi di cui al comma precedente, la società spin off e il personale universitario che svolge attività in essa, sono tenuti a comunicare senza ritardo al Rettore eventuali situazioni di conflitto d’interesse effettivo o potenziale.
3. Ai fini dell’istruttoria e della risoluzione del conflitto può essere richiesto il parere della Commissione.

admin

Art. 9 – Monitoraggio

Art. 9 – Monitoraggio

1. Entro il 31 luglio di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio, il legale rappresentante della società spin off trasmette all’ufficio competente dell’Università una relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente secondo uno schema predisposto dagli uffici unitamente ai dati e ai documenti eventualmente necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica. Tale relazione deve contenere i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo distribuiti dalla società al personale dell’ateneo regolarmente autorizzato a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Le società spin off devono, altresì, prontamente comunicare all’ufficio competente, mediante invio di visura camerale aggiornata, ogni variazione relativa all’assetto societario e alle modifiche statutarie.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Direttore di Dipartimento a cui afferiscono i docenti autorizzati a svolgere attività e/o incarichi direttivi in uno spin off, trasmette all’ufficio competente una dichiarazione, secondo uno schema predisposto dagli uffici, sull’assolvimento della prioritaria attività istituzionale e sull’eventuale presenza di conflitti di interessi conosciuti o potenziali e sull’adempimento degli obblighi derivanti da eventuale convenzione di utilizzo delle strutture universitarie.
4. Le relazioni di cui al comma 1 e 3 e le informazioni di cui al comma 2, vengono trasmesse, a cura dell’ufficio competente, alla Commissione tecnica, che annualmente consegna al Consiglio di Amministrazione una relazione sull’andamento delle società spin off, il quale valuterà l’eventuale revoca delle autorizzazioni concesse ai docenti e ricercatori autorizzati.

admin