Art. 7 – Partecipazione a spin off

Art. 7 – Partecipazione a spin off

1. I professori e i ricercatori proponenti posso svolgere attività lavorativa anche retribuita, nel rispetto della normativa vigente, presso la società spin off dell’Università di Trieste con diritto al mantenimento in servizio, anche a tempo pieno.
2. Per gli stessi professori e ricercatori proponenti, su esplicita richiesta possono essere autorizzate anche le assunzioni di cariche di Presidente, Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Consigliere con deleghe.
3. Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono concesse per un periodo massimo non rinnovabile di cinque anni a decorrere dal momento della costituzione della società, al termine del quale l’eventuale prosecuzione della carica comporterà l’opzione per il tempo definito da esercitarsi alla prima finestra utile.
4. Il personale tecnico amministrativo proponente può svolgere attività lavorativa presso la società spin off, al di fuori del proprio orario lavorativo con diritto al mantenimento in servizio, previa autorizzazione del Direttore Generale.

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